(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 29 giugno 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 3,  della  legge
regionale 27 agosto 1992, n. 25, e' consentita la continuazione delle
attivita'  estrattive  per le quali sia stato ottemperato al disposto
dell'art. 2 della  citata  legge  regionale  n.  25/92  e  sia  stata
presentata,  entro  il 30 giugno 1994, l'istanza di rilascio di nuova
autorizzazione ai sensi del citato  art.  1,  comma  3,  della  legge
regionale  n. 25/92 corredata dalla documentazione di cui all'art. 11
della legge regionale 18 giugno 1986, n. 35.
   2.  Qualora  l'istanza  risulti   carente   della   documentazione
prescritta,  la  stessa dovra' essere presentata entro novanta giorni
dalla richiesta d'integrazione, pena la decadenza della  facolta'  di
continuazione dell'attivita' prevista dal comma 1.
   3.  La  procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale di cui
all'art. 34,  comma  3,  lettera  d-bis),  della  legge  regionale  7
settembre  1990,  n.  43,  come  introdotta  dall'art.  2 della legge
regionale  1  giugno  1993,  n.  27,  non  si  applica  alle  istanze
regolamentate dal presente articolo.
   4. La continuazione delle attivita' di cui al comma 1, da svolgesi
nei  limiti  quantitativi  e  di superficie e secondo le prescrizioni
contenute nei provvedimenti autorizzativi in scadenza, e' assentita a
decorrere   dal   1    luglio    1994    e    sino    all'ottenimento
dell'autorizzazione richiesta ovvero al formale diniego della stessa.
   5.   Il   rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  4  e'
condizionato all'accertamento dell'insussistenza di  violazioni  alle
prescrizioni  stabilite dall'autorizzazione originaria che comportino
un'eccedenza del materiale escavato  rispetto  a  quello  autorizzato
superiore al quindici per cento.